Questi i punti salienti del testo licenziato dal Senato. Ora dovrà passare alla Camera per la definitiva approvazione.
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Il Presidente del Consiglio, ora chiamato Primo Ministro, verrà eletto direttamente dai cittadini, in quanto sarà il leader della coalizione vincente. La nomina formale spetterà ancora al Presidente della Repubblica. Avrà nuovi poteri, potendo nominare e revocare ministri e sciogliere le Camere. Di fronte a questa decisione la maggioranza parlamentare ha il potere di indicare un nuovo Primo Ministro o di sfiduciarlo, rinviando ad elezioni.
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Il Presidente della Repubblica resterà il garante della Costituzione, Presidente del CSM e capo delle Forze Armate, potrà concedere la Grazia senza bisogno di indicazione o controfirma del Ministro della Giustizia, ma perde il potere di rinviare alle Camere le leggi, di scioglierle e scegliere il Primo Ministro, come già visto. Potrà nominare fino a 3 senatori a vita.
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Alle Regioni è attribuita la competenza esclusiva su Sanità, scuola e polizia. Il Governo può bloccare una legge regionale che comprometta l’interesse nazionale.
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Il Senato della Repubblica diventa Senato Federale della Repubblica. Perde il potere di sfiduciare il Primo Ministro, che resta esclusività della Camera e si occuperà di materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni. Il Senato viene eletto su base regionale contestualmente alle elezioni regionali e resta in carica per 5 anni. Il numero dei senatori è fissato a 200 più 6 per la Circoscrizione Esteri.
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La Camera dei Deputati esaminerà unicamente i provvedimenti di competenza statale. Il Senato potrà richiedere una riesamina: il testo tornerà alla Camera che deciderà in maniera definitiva. Vicendevolmente, la Camera potrà richiedere al Senato di riesaminare le leggi promulgate dal Senato. Il numero dei deputati è fissato a 400 più 12 per la Circoscrizione Esteri.
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A Roma viene risconosciuto lo status speciale di Capitale della Repubblica Federale e disporrà di autonomia su materie di normale competenze regionali.
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I giudici della Corte Costituzionale saranno 15: 4 nominati dal Presidente della Repubblica e 7 dal Senato integrato dai Presidenti delle Regioni. Incompatibilità tra incarico di giudici e parlamentare o consigliere regionale. Dalla scadenza dell’incarico i giudici non potranno ricoprire uffici pubblici per 5 anni.
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Il CSM viene eletto per 1/3 dal Senato integrato dai Presidenti delle Regioni e per i restanti 2/3 dalla magistratura.
Che tali sviluppi possano piacere o meno, ritengo che non sia condivisibile il fatto che una riforma di tale portata possa essere effettuata da una semplice maggioranza parlamentare, come già fece commettendo un grave errore il centrosinistra nella precedente legislatura. Tali decisioni non possono prescindere da un’ampia concordia che non può che essere ricercata in una Assemblea Costituente.
